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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957
Legge 26 febbraio 1958, n. 215
- Aggiornato al
- 31 marzo 1958
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per l'utilizzazione…
- Art. 2La concessione complementare svizzera sara' accordata e, se del caso, trasferita al…
- Art. 3Il concessionario costruira', nel bacino superiore dello Spol, un canale derivatore…
- Art. 4Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l'Adda e del salto…
- Art. 5Il diritto di utilizzare la forza idraulica dello Spol, mediante la creazione un…
- Art. 6La concessione italiana sara' accordata al beneficiario designato dal Governo svizzero…
- Art. 7Il concessionario dei due Stati contraenti costruira', presso la confluenza dello Spol e…
- Art. 8Lo sbarramento sara' costruito in modo da garantire il massimo di sicurezza per la…
- Art. 9Spettera' al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territorio…
- Art. 10Tenuto conto della portata e del salto utilizzabili sui rispettivi territori dei due…
- Art. 11Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura…
- Art. 12I Governi dei due Stati contraenti si comunicheranno le loro decisioni in merito agli…
- Art. 13I due Stati contraenti s'impegnano a facilitare, del loro meglio, nel quadro delle…
- Art. 14In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione dell'esercizio o di qualsiasi…
- Art. 15Dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno iniziate conversazioni tra i…
- Art. 16Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una…
- Art. 17Durante il periodo di esercizio, il controllo sara' esercitato nelle condizioni previste…
- Art. 18Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa l'applicazione o…
- Art. 19La presente Convenzione restera' valida anche in tempo di guerra.
- Art. 20La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
