1. Le Parti devono tentare di risolvere attraverso la negoziazione ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, di una delle concessioni accordate in applicazione del suo articolo 3, o delle decisioni e regolamenti della CIG. 2. Nel caso in cui non ha potuto essere risolta in un tempo ragionevole per via negoziale, la controversia viene sottoposta ad un tribunale arbitrale che emette una decisione vincolante e definitiva. 3. Il tribunale arbitrale e' composto da due arbitri e un arbitro superiore. Ogni Parte nomina un arbitro nel termine di due mesi a partire dalla richiesta di una delle due Parti. Nei due mesi seguenti la nomina dell'ultimo arbitro, le due Parti nominano, di comune accordo, un arbitro superiore che presiede il tribunale e che non deve essere un loro cittadino. 4. Se nei termini di cui sopra una delle nomine non ha avuto luogo, si procede, su richiesta di una delle due Parti, alle necessarie designazioni da parte del Presidente della Corte internazionale di giustizia. 5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Su richiesta di una qualsiasi delle due Parti, il tribunale diviene competente per interpretare le proprie decisioni. 6. Le Parti si accollano ciascuna le spese dell'arbitro da essa designato, e dividono in parti eguali le altre spese del tribunale.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art16 · fonte del testo

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