1. - Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commissione mista, essa verra' sottoposta ad un tribunale arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese. 2. - Il tribunale arbitrale verra' formato di volta in volta; ogni Parte contraente nomina un membro ed entrambi i membri scelgono concordemente un cittadino di un terzo Paese come presidente che viene scelto dai Governi delle due Parti contraenti. I membri vengono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi successivi alla comunicazione effettuata da una Parte contraente all'altra dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale. 3. - Se i termini di cui al paragrafo 2 non verranno rispettati, ogni parte contraente puo' chiedere al presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di effettuare le nomine necessarie. Se il presidente e' cittadino di una Parte contraente oppure in qualche modo impedito, le nomine verranno effettuate dal vice presidente. Se anche il vice presidente e' cittadino di una Parte contraente o se anche egli e' impedito, le nomine verranno effettuate dal membro del tribunale che segue per ordine di importanza e che non e' cittadino di una delle due Parti contraenti. 4. - Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Parte contraente sostiene le spese del proprio membro nonche' della propria rappresentanza nella procedura del tribunale arbitrale; le spese del presidente e le altre spese verranno ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale regola per proprio conto la propria procedura.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art27 · fonte del testo

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