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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 · Legge 3 novembre 2016, n. 209
- Aggiornato al
- 21 novembre 2016
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Zone di frontiera 1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende…
- Art. 3Definizione Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori…
- Art. 4Ambiti della cooperazione Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in…
- Art. 5Forme di cooperazione Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di…
- Art. 6Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale Le autorita'…
- Art. 7Richieste di assistenza 1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si…
- Art. 8Rifiuto di assistenza 1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata in tutto o in…
- Art. 9Esecuzione delle richieste 1. L'autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a…
- Art. 10Assistenza spontanea Le autorita' competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi…
- Art. 11Osservazione transfrontaliera 1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 40 della…
- Art. 12Inseguimento transfrontaliero 1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 41 della…
- Art. 13Consegne sorvegliate transfrontaliere 1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera…
- Art. 14Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza 1. Allo scopo di…
- Art. 15Centri comuni 1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la…
- Art. 16Protezione dei testimoni e delle vittime 1. Le autorita' competenti delle Parti…
- Art. 17Sostegno in materia di immigrazione irregolare 1. Le autorita' competenti delle Parti di…
- Art. 18Consegna di persone alla frontiera 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 1…
- Art. 19Pattugliamento misto 1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, nella zona di…
- Art. 20Misure transfrontaliere in ambito ferroviario 1. Per salvaguardare la sicurezza interna e…
- Art. 21Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri In occasione di eventi…
- Art. 22Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e misure organizzative 1…
- Art. 23Status giuridico degli agenti nell'ambito del diritto penale Gli agenti che, sulla base…
- Art. 24Responsabilita' 1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di una Parte…
- Art. 25Protezione, assistenza e rapporti di servizio 1. Le Parti sono obbligate a prestare agli…
- Art. 26Entrata e soggiorno 1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli…
- Art. 27Uniformi e armi di servizio 1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione…
- Art. 28Impiego di veicoli Se nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli…
- Art. 29C o s t i Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente…
- Art. 30Applicazione dell'Accordo 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, in…
- Art. 31Obblighi imposti da altri accordi internazionali Dalla data di' entrata in vigore del…
- Art. 32L i n g u a Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorita'…
- Art. 33Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie 1. Ciascuna Parte puo'…
- Art. 34Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica 1. Il presente Accordo ha…
Altre partizioni dell’atto
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