[1]Uniformi e armi di servizio

[2]1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo si trovano sul territorio nazionale dell'altra Parte, possono indossare l'uniforme, nonche' possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e gli strumenti in dotazione ammessi nel proprio Stato, tranne che l'autorita' competente dell'altra Parte, in singoli casi, non autorizzi o autorizzi a determinate condizioni. 2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui ed e' soggetto al diritto dello Stato di accoglienza. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. le autorita' competenti delle Parti avranno cura di definire le modalita' applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti. attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari