[1]Protezione, assistenza e rapporti di servizio

[2]1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. 2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art25 · fonte del testo

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