[1]Zone di frontiera

[2]1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: nella Repubblica italiana: i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine; nella Repubblica d'Austria: le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. 2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorita' competenti.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art2 · fonte del testo

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