ARTICOLO IX RINUNCIA ALL'IMMUNITA' 1. I privilegi e le immunita' concessi ai sensi del presente Accordo sono concessi nell'interesse delle Nazioni Unite, e non a beneficio personale delle persone interessate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha il diritto e il dovere di rinunciare all'immunita' delle persone menzionate nel presente Accordo ogni qualvolta, a suo parere, tale immunita' ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorita' competenti per agevolare il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia ed impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunita' ed alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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