[1]Privilegi e immunita'

[2]1. Al fine di garantire all'UNESCO Programme Office ed ai suoi funzionari ed esperti in missione tutti i privilegi e le immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, il Governo applichera' a loro favore tutte le disposizioni rilevanti della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito il 30 agosto del 1985. 2. Nel presente Articolo, per "funzionari dell'UNESCO Programme Office" si intendono il Capo dell'UNESCO Programme Office e tutti i membri del suo Ufficio, indipendentemente dalla loro nazionalita', impiegati ai sensi della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito il 30 agosto del 1985; per "esperti in missione dell'UNESCO Programme Office" si intendono gli individui diversi dai "funzionari dell'UNESCO Programme Office" che sono in missione per l'UNESCO Programme Office ai sensi dell'Annesso IV della Convenzione sopra citata. 3. In aggiunta ai privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, l'UNESCO ed i suoi funzionari si vedranno garantiti i seguenti privilegi, immunita' ed esenzioni:

  • a)Agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi il Governo Italiano rilascera' una speciale carta d'identita' attestante il loro status in Italia;
  • b)Tutti i materiali e le attrezzature importate o esportate dall'UNESCO ad uso ufficiale, saranno esentati da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni;
  • c)Con riferimento ad imposte indirette, tasse e diritti su operazioni e transazioni, l'UNESCO Programme Office beneficera' delle stesse esenzioni ed agevolazioni che sono garantite alle Amministrazioni governative italiane. L'UNESCO Programme Office sara' esentato, inter alia, dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti. 4. 11 Governo e le competenti Autorita' nazionali non impediranno l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dell'Italia di ogni persona avente incarichi ufficiali presso l'UNESCO Programme Office, o invitata dall'UNESCO per ragioni d'ufficio, ne' la loro partenza dal territorio italiano. Essi concederanno altresi' agevolazioni nell'esame delle domande, per il rapido rilascio, senza alcun addebito, dei necessari visti, autorizzazioni e permessi, e liberta' di viaggiare all'interno del Paese, di lasciarlo e rientrarvi, nella misura in cui cio' sia necessario per l'esecuzione dei programmi e delle attivita' dell'UNESCO. 5. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Articolo sono conferiti ai funzionari per il solo interesse dell'UNESCO e non a beneficio personale degli individui stessi. Il Direttore Generale rinuncera' all'immunita' di un funzionario nel caso in cui, a giudizio del Direttore Generale, l'immunita' potrebbe impedire il corso della giustizia e la rinuncia alla stessa avverrebbe senza pregiudizio per gli interessi dell'UNESCO. L'UNESCO e i suoi funzionari coopereranno sempre con le competenti autorita' italiane per agevolare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, per prevenire ogni abuso legato a privilegi ed immunita' previsti dal presente Articolo.

Testo vigente dal 23 agosto 2013

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