[1]ARTICOLO XIV SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

[2]1. I privilegi e le immunita' previste negli Articoli dall'XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorita' specificate al paragrafo 2) del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui l'immunita' impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunita' avra' luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione. 2. Le Autorita' cui si riferisce il paragrafo 1) del presente Articolo sono: (a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale; (b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Organizzazione ed all'Organizzazione stessa. 3. L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorita' Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. 4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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