ARTICOLO VIII FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE 1. I funzionari dello Staff College: a. saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi svolti nella loro funzione ufficiale. Tale immunita' continuera' ad essere concessa al termine dell'impiego presso lo Staff College; essi saranno altresi' immuni da ogni forma di detenzione, tranne nel caso in cui non siano colti in flagrante per un reato che, ai sensi della legislazione italiana, sia passibile di pena massima non inferiore a tre anni di detenzione; b. saranno immuni da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; c. saranno esenti da tassazione su stipendi, emolumenti, indennita' e trattamento pensionistico ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica Italiana; d. saranno esenti dagli obblighi del servizio di leva; e. saranno esenti, insieme con i coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione di stranieri; f. godranno dei privilegi concessi in materia valutaria ai funzionari di rango equivalente che fanno parte dette rappresentanze diplomatiche accreditati presso il Governo; g. godranno, insieme con i coniugi e familiari a carico ed agli altri membri del nucleo familiare, delle stesse agevolazioni degli inviati diplomatici per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali. 2. I funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, avranno altresi' diritto: a. ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantita' di taluni articoli necessarie per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere; b. a mantenere conti in valuta estera e, al termine dell'impiego presso lo Staff College, a portare fuori dall'Italia il credito di tale importo. 3. Oltre ai privilegi ed alle immunita' sopra specificati, al Direttore dello Staff College, al suo Vice ed ai funzionari con qualifica P5 o superiore saranno concessi, per se stessi, i coniugi ed i familiari a carico, i privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni di norma concessi ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artviii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari