[1]ai privilegi e alle immunita' di cui agli articoli da 15 a 22

[2]1. I privilegi e le immunita' previsti agli articoli da 15 a 22 del presente Accordo vengono concessi nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli stessi. A tali privilegi e immunita' si puo' rinunciare in conformita' con l'articolo 48, paragrafo 5, dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la rinuncia e' obbligatoria in ogni singolo caso in cui essi impedirebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalita' per le quali sono stati accordati. 2. Possono rinunciare a privilegi e immunita':

  • a)nel caso di un giudice o del Procuratore, la maggioranza assoluta dei giudici;
  • b)nel caso del Cancelliere, la Presidenza;
  • c)nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, il Procuratore;
  • d)nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, il Cancelliere;
  • e)nel caso del personale di cui all'articolo 17, l'organo della Corte che assume tale personale;
  • f)nel caso dell'avvocato e delle persone che assistono l'avvocato difensore, la Presidenza;
  • g)nel caso dei testimoni e delle vittime, la Presidenza;
  • h)nel caso degli esperti, il capo dell'organo della Corte che nomina gli esperti;
  • i)nel caso delle altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte, la Presidenza.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art26 · fonte del testo

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