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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 · Legge 15 gennaio 2003, n. 19
- Aggiornato al
- 11 febbraio 2003
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente Accodo…
- Art. 3Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono…
- Art. 4proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera…
- Art. 5coproduttore e' co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera…
- Art. 6Autorita' competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle…
- Art. 7titoli di testa e di coda, le presentazioni e il materiale pubblicitario devono…
- Art. 8ripartizione degli introiti e' determinata liberamente dai coproduttori, in linea di…
- Art. 9Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai…
- Art. 10Autorita' competenti dei due Stati accordano un'attenzione particolare alla formazione ai…
- Art. 11Autorita' competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la…
- Art. 12Autorita' competenti dei due Stati si impegnano a promuovere i festival dedicati…
- Art. 13Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre…
- Art. 14presente Accordo annulla e sostituisce gli atti internazionali stipulati tra il Governo…
- Art. 15delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste…
Altre partizioni dell’atto
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