proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera cinematografica di coproduzione puo' variare dal 10% (dieci per cento) al 90% (novanta per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica. Cio' nondimeno, in funzione del bilancio del film, la percentuale di partecipazione minoritaria puo' essere abbassata fino al 5% (cinque per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica, qualora questo sia superiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane. Tuttavia, come eccezione a questa regola, le Autorita' competenti dei due Stati possono, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti aventi un bilancio inferiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo Accordo.

Testo vigente dal 11 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19~accordo-art4 · fonte del testo

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