Autorita' competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle rispettive partecipazioni e' stato rispettato e, in mancanza dello stesso, prendono le misure necessarie. Un equilibrio generale deve essere osservato sia per le partecipazioni artistiche e tecniche sia per le partecipazioni finanziarie: questo equilibrio e' valutato dalla commissione Mista prevista all'articolo 13. Per l'attuazione di questo bilancio, ciascuna Autorita' - in occasione della procedura di ammissione di un'opera cinematografica ai benefici del presente Accordo - fa un riepilogo dell'insieme degli aiuti e finanziamenti come previsto agli allegati 2 e 3 del presente Accordo. L'analisi dell'equilibrio generale e' fatta in particolare: - attraverso lo scomputo degli aiuti e finanziamenti alla produzione e alla distribuzione confermati sulle coproduzioni dell'anno di riferimento, con l'intesa che la valutazione di questo scomputo si fara' con riguardo all'ammontare globale dei bilanci delle dette coproduzioni; - attraverso la presa in considerazione al di la del numero dei film coprodotti dai due Stati, dei film pre-acquistati dai distributori e i diffusori dei due Stati a beneficio dei produttori di questi film nel corso dell'anno di riferimento e dell'ammontare di questi pre-acquisti; - attraverso lo scomputo degli investimenti italiani da una parte e degli investimenti francesi dall'altra parte, nei film di coproduzione italo-francesi. Nell'ipotesi in cui si manifestasse uno squilibrio, la Commissione mista esamina i mezzi per ripristinare l'equilibrio e prende tutte le misure che ritiene necessarie a questo fine.

Testo vigente dal 11 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19~accordo-art6 · fonte del testo

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