1. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da imprese di produzione che dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e un'esperienza professionale riconosciuta dalla Autorita' competente dello Stato di appartenenza. 2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni: 1 avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana o francese, sia cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, di uno Stato aderente alla Convenzione europea sulla televisione trans-frontiere del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo col quale la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi dai cittadini degli Stati europei sopracitati, qualificati come residenti, sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e francesi. 2 non essere controllati da una o piu' persone fisiche o giuridiche provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1. 3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate, preferibilmente, nei teatri di posa che si trovano sul territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo. 4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul territorio di uno Stato non membro della Comunita' europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.

Testo vigente dal 11 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19~accordo-art3 · fonte del testo

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