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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 · Legge 7 gennaio 1992, n. 19
- Aggiornato al
- 23 gennaio 1992
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA…
- Art. 2fini del presente Accordo: 1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego…
- Art. 3Ciascuna Parte Contraente accordera' nel proprio territorio agli investimenti o ai…
- Art. 4Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno…
- Art. 5investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio…
- Art. 6parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentira' il libero…
- Art. 7caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una qualsiasi garanzia contro i rischi…
- Art. 8trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito…
- Art. 9caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra…
- Art. 10Tutti i tipi di controversie o divergenze, comprese quelle sull'ammontare del…
- Art. 11Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del…
- Art. 12disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza…
- Art. 13presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati nel territorio di…
- Art. 14Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti…
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