investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, o eventi considerati simili dal diritto internazionale, riceveranno dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte concede ai propri investitori o a un investitore di un qualsiasi Paese Terzo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art5 · fonte del testo

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