1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito indicate come "espropriazione") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per pubblico interesse, e contro un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e siano adottate in conformita' con la legge. 2. Tale indennizzo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento o dei proventi espropriati calcolato nel momento immediatamente precedente a quello in cui la misura di esproprio presa o da prendere diventi di dominio pubblico, sara' corrisposto senza indebito ritardo e dovra' essere di effettivo realizzo e liberamente trasferibile. 3. Tale indennizzo comprendera' gli interessi a partire dalla data dell'esproprio fino alla data del rimborso.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari