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I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, sia per la loro persona, sia per i loro beni, diritti ed interessi, godranno, sotto ogni rapporto, sul territorio dell'altra, rispetto ai tributi (tasse e imposte, compresi i dazi), ai diritti in quanto abbiano carattere di tributo, e ad altri simili oneri, dell'identico trattamento e dell'identica tutela presso le autorita' e le giurisdizioni finanziarie di cui godono i nazionali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
