Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le societa' per azioni e le altre societa' commerciali, comprese quelle industriali, finanziarie, di traffico e di trasporto e di assicurazioni, le quali, essendo state validamente costituite nel territorio di una delle Parti contraenti, vi hanno la loro esistenza legale, saranno riconosciute come aventi l'esistenza legale anche nel territorio dell'altra Parte. Esse potranno esercitare in questo territorio la loro attivita' commerciale e industriale con le modalita' e salve le limitazioni stabilite dalle leggi in vigore, e vi potranno far valere tutti i loro diritti.
tolto: In ogni caso le dette societa' godranno, nei territori dell'altra Parte contraente, degli stessi diritti che sono o saranno accordati alle societa' similari del paese piu' favorito sotto questo riguardo.
tolto: Alle Societa' stesse sono analogamente applicabili tutte le disposizioni di carattere tributario comprese nel presente trattato.
tolto: Nei riguardi delle prestazioni forzose e requisizioni militari trovano applicazione anche per le societa' commerciali le disposizioni dell'art. 5.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art8 · fonte del testo
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