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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare, nell'esercito, nell'armata e nella aeronautica, nonche' nella milizia nazionale. Essi saranno del pari esenti da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa, o municipale, da ogni requisizione o prestazione militare e da tutte le prestazioni in denaro o in natura che vengano imposte per l'esonero da prestazioni di servizi personali, nonche' da prestiti forzosi e da contribuzioni.

[2]Saranno tuttavia eccettuati gli oneri connessi col possesso o con la locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari, alle quali i nazionali possano essere chiamati a concorrere come proprietari o locatari di beni immobili.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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