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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra, lo stesso trattamento dei nazionali in quanto riguarda la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni.
[2]A questo fine, i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, senza alcuna distinzioni nei riguardi della loro residenza, come pure le persone giuridiche e le societa' commerciali, di cui all'art. 8 del presente trattato, avranno, nel territorio dell'altra Parte, il diritto di stare in giudizio, sia per intentare un'azione, sia per difendersi, sotto il loro nome o sotto la loro ditta o ragione sociale.
[3]Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di altre persone, ammesse dalla legge del paese, che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno, nei rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
