Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti dell'autorita' amministrativa o finanziaria, come quelli di polizia generale, di polizia sanitaria, di controllo, la visita doganale, che siano adottati da una delle Parti contraenti nei riguardi degli emigranti di transito non dovranno essere, per gli emigranti destinati ai porti o ad altra parte del territorio dell'altro Stato, diversi o piu' onerosi di quelli stabiliti dalla stessa Parte contraente, per gli emigranti destinati ai propri porti o ad altra parte del proprio territorio.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari