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I provvedimenti dell'autorita' amministrativa o finanziaria, come quelli di polizia generale, di polizia sanitaria, di controllo, la visita doganale, che siano adottati da una delle Parti contraenti nei riguardi degli emigranti di transito non dovranno essere, per gli emigranti destinati ai porti o ad altra parte del territorio dell'altro Stato, diversi o piu' onerosi di quelli stabiliti dalla stessa Parte contraente, per gli emigranti destinati ai propri porti o ad altra parte del proprio territorio.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
