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[1]L'assimilazione delle navi di una delle Parti contraenti e del loro carico, alle navi dell'altra e loro carico, non si estende:
- a)all'applicazione delle speciali leggi sulla marina mercantile nazionale, in quanto riguardano incoraggiamenti per le nuove costruzioni e per l'esercizio della navigazione, mediante premi o altre facilitazioni speciali;
- b)ai favori concessi a societa' per il diporto nautico;
- c)all'esercizio del servizio marittimo nei porti, nelle rade e sulle spiagge. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza ed il salvataggio marittimi;
- d)all'esercizio della pesca;
- e)all'emigrazione e al trasporto di emigranti. In questa materia restano impregiudicate le disposizioni legislative di ciascuno dei due Stati.
[2]Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Parti contraenti avra' diritto, per le sue navi, a tutti i favori e privilegi che l'altra ha accordato od accordera', a questo riguardo, ad una terza Potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell'altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
