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[1]Tutte le merci, qualunque ne sia la natura e la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito o il deposito, possano aver luogo, nel territorio di una delle Parti contraenti, se siano trasportate da navi nazionali, potranno egualmente esservi importate, esportate, passarvi in transito o esservi depositate, se siano trasportate da navi dell'altra Parte. In questi casi le merci godranno degli stessi benefici e non saranno sottoposte ad altri o piu' elevati diritti o tasse, ne' ad altre o piu' forti restrizioni di quelli in vigore per eguali merci trasportate da navi nazionali.
[2]Questa norma vale analogamente per i passeggeri che sbarcano da navi provenienti dall'estero o che s'imbarcano su navi in partenza per l'estero. In quest'ultimo caso, le navi devono corrispondere alle prescrizioni legislative, che sono state o saranno emanate per le navi destinate al trasporto di passeggeri, da quella delle Parti contraenti, nel cui territorio si trova il porto di partenza.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
