Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Tutte le navi che, secondo il diritto italiano, sono considerate come navi italiane e tutte quelle che, secondo il diritto germanico, sono considerate come navi germaniche, saranno, agli effetti di questo trattato, considerate rispettivamente come navi italiane e navi germaniche.

tolto: Le norme e prescrizioni della legislazione nazionale circa l'armamento, l'allestimento e le condizioni di sicurezza delle navi di una delle Parti contraenti, saranno riconosciute valide anche nei porti dell'altra per quanto riguarda il trasporto di merci.

tolto: L'accordo tra l'Italia e la Germania del 17 febbraio e 1° aprile 1907, sul riconoscimento dei certificati di stazza, e' richiamato in vigore.

tolto: Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza che sia stata rilasciata una dichiarazione di dismissione di bandiera dall'autorita' dello Stato al quale appartengono.aggiunto: Trattato-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art27 · fonte del testo

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