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Per quanto riguarda tasse e diritti di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o analoghi diritti e tasse di qualsivoglia denominazione, che vengano percepiti in nome o per conto dello Stato, di pubblici funzionari, di privati, di corporazioni o istituti di qualsiasi specie, le navi di ciascuna delle Parti contraenti nei porti dell'altra godranno dello stesso trattamento concesso alle navi nazionali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
