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[1]Quando una delle Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce, all'importazione, da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualita', allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre condizioni analoghe, i due Governi esamineranno insieme se le formalita' di controllo alla frontiera per verificare se la merce soddisfi alle condizioni prescritte possano essere semplificate mediante la presentazione di certificati rilasciati in debita forma dalle autorita' competenti del Paese di esportazione.
[2]Qualora i due Governi siano su cio' d'accordo, stabiliranno insieme la procedura per la constatazione delle condizioni richieste. Inoltre designeranno le autorita' autorizzate al rilascio dei certificati, determineranno i requisiti di questi, le norme da seguire per il loro rilascio, le formalita' con le quali sara' garantita l'identita' delle merci e, eventualmente, anche la procedura per il prelevamento dei campioni.
[3]E' inteso che anche quando la presentazione dei certificati sia stata ammessa in virtu' degli accordi previsti nel presente articolo il Paese di destinazione avra' il diritto di verificarne l'esattezza e di assicurarsi della identita' delle merci.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
