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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Legge 18 novembre 2024, n. 184
- Aggiornato al
- 4 dicembre 2024
- Articoli
- 67
- Versioni storiche
- 72
- Art. 1CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP…
- Art. 2Il GCAP sara' realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed…
- Art. 3(1) La GIGO sara' composta da: (a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato "SC"…
- Art. 4La lingua ufficiale della GIGO sara' l'inglese.
- Art. 5Le Parti supporteranno il piu' possibile, in conformita' ai regolamenti e obblighi…
- Art. 6(1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominera'…
- Art. 7(1) Il SC avra' la responsabilita' generale per la guida, la direzione, il controllo e la…
- Art. 8(1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC puo' decidere all'unanimita' di istituire…
- Art. 9L'Agenzia si occupera' della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del…
- Art. 10(1) La sede centrale della GIGO sara' ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda…
- Art. 11Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avra' la…
- Art. 12(1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgera' i…
- Art. 13(1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia…
- Art. 14(1) L'Agenzia sara' diretta da un Chief Executive (di seguito denominato "CE") eletto dal…
- Art. 15(1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse…
- Art. 16(1) Il personale dell'Agenzia sara' composto primariamente da funzionari governativi…
- Art. 17Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle…
- Art. 18Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.
- Art. 19(1) Il SC adottera' un dettagliato regolamento finanziario in conformita' alle seguenti…
- Art. 20(1) I finanziamenti richiesti per le attivita' della GIGO saranno indicati nel budget…
- Art. 21La contabilita' annuale sara' presentata alle autorita' di controllo nominate dal SC in…
- Art. 22(1) Ogni anno, l'Agenzia presentera' al SC un resoconto sulle attivita' svolte nell'anno…
- Art. 23Al fine di consentire agli auditor nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le…
- Art. 24Gli auditor nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura…
- Art. 25Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli…
- Art. 26Il SC potra' ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per…
- Art. 27(1) Il SC adottera' un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformita'…
- Art. 28(1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprieta' e i suoi…
- Art. 29(1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, ne' alcun individuo che eserciti…
- Art. 30Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati…
- Art. 31Le autorita' competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle…
- Art. 32Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del…
- Art. 33(1) Il Governo del Paese ospitante assicurera' l'inviolabilita' delle comunicazioni…
- Art. 34(1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura…
- Art. 35(1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprieta'…
- Art. 36La GIGO non rivendichera' esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realta' non…
- Art. 37(1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonche' gli…
- Art. 38(1) Il personale dell'Agenzia godra' dei seguenti privilegi e immunita': (a) all'interno…
- Art. 39I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del…
- Art. 40Il Governo del Paese ospitante emettera' una carta d'identita' per i membri del personale…
- Art. 41(1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano…
- Art. 42Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi dalla presente Convenzione, tutti gli…
- Art. 43(1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorita' competenti…
- Art. 44(1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prendera' tutte le misure appropriate e…
- Art. 45La GIGO si assicurera' che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in…
- Art. 46(1) Il personale dell'Agenzia sara' esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi…
- Art. 47Ai fini della presente Convenzione, il termine "familiari conviventi al seguito" sara'…
- Art. 48(1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni…
- Art. 49(1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti…
- Art. 50(1) In conformita' ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta…
- Art. 51(1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni…
- Art. 52(1) Il SC istituira' un comitato subordinato per la governance della sicurezza, composto…
- Art. 53Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in…
- Art. 54Le responsabilita' internazionali derivanti dalle attivita' della GIGO, incluse quelle…
- Art. 55La GIGO risarcira' le Parti di: (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene…
- Art. 56Nei casi di cui all'Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno…
- Art. 57Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante…
- Art. 58(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione…
- Art. 59Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro…
- Art. 60Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla…
- Art. 61La presente Convenzione sara' attuata in conformita' alla legislazione internazionale…
- Art. 62(1) Ogni Parte potra' richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una…
- Art. 63(1) Una volta che la presente Convenzione avra' acquisito efficacia, le Parti potranno…
- Art. 64(1) Le Parti potranno decidere all'unanimita' di sciogliere la GIGO e definiranno metodi…
- Art. 65(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avra'…
- Art. 66In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformita' agli Articoli…
- Art. 67La presente Convenzione sara' depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di…
