(1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonche' gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita' all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante: (a) immunita' da arresto e detenzione; (b) immunita' giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia, tale immunita' non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, ne' in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante; (c) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; (d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata; (e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalita' di registrazione per stranieri; (f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee. (2) I privilegi e le immunita' non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensi' al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncera' all'immunita' di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante e' cittadino o residente permanente.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art37 · fonte del testo

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