(1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrera' il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti. (3) Il meccanismo riflettera' la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art51 · fonte del testo

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