(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avra' luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notifichera' per iscritto al depositario, il quale informera' le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisira' efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica. (2) La Parte che si ritira assolvera' tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sara' definito in un accordo tra le autorita' competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art65 · fonte del testo

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