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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972
Legge 6 aprile 1977, n. 184
- Aggiornato al
- 13 maggio 1977
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 41
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio naturale": - i monumenti…
- Art. 3Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i…
- Art. 4Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare…
- Art. 5Al fine di assicurare una tutela e una conservazione piu' efficaci e una valorizzazione…
- Art. 6Nel pieno rispetto della sovranita' degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio…
- Art. 7Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e…
- Art. 8Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura…
- Art. 9Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla…
- Art. 10Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento. 2. Il Comitato puo' in…
- Art. 11Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale…
- Art. 12Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non e' stato inserito in uno dei…
- Art. 13Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza…
- Art. 14Il Comitato del patrimonio mondiale e' assistito da un Segretario nominato dal Direttore…
- Art. 15E' istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di…
- Art. 16Senza pregiudicare qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati parti della…
- Art. 17Gli Stati parti della presente Convenzione favoriscono la costituzione di fondazioni o…
- Art. 18Gli Stati parti della presente Convenzione danno la propria assistenza alle campagne…
- Art. 19Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' chiedere l'assistenza internazionale in…
- Art. 20L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione puo' essere accordata…
- Art. 21Il Comitato del patrimonio mondiale determina la procedura di esame delle domande di…
- Art. 22L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale puo' avere le seguenti forme…
- Art. 23Il Comitato del patrimonio mondiale puo' ugualmente fornire assistenza internazionale ai…
- Art. 24Un'assistenza internazionale molto importante potra' essere accordata solo dopo…
- Art. 25Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo…
- Art. 26Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo che…
- Art. 27Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi…
- Art. 28Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale…
- Art. 29Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno…
- Art. 30La presente Convenzione viene redatta in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, i…
- Art. 31La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli…
- Art. 32La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato, che non sia membro…
- Art. 33La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del…
- Art. 34Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione…
- Art. 35Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facolta' di denunciare la Convenzione…
- Art. 36Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la…
- Art. 37La presente Convenzione puo' essere revisionata dalla Conferenza Generale…
- Art. 38Conformemente all'articolo 102 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la…
