1. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura viene istituito un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato "Comitato del patrimonio mondiale". Esso e' composto da quindici Stati parti della Convenzione eletti dagli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sara' portato a 21, a partire dalla sessione ordinaria della Conferenza Generale che si svolgera' dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per non meno di 40 Stati. 2. L'elezione dei membri del comitato deve assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo. 3. Alle riunioni del Comitato possono presenziare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), ai quali possono aggiungersi, su richiesta degli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art8 · fonte del testo

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