1. E' istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato "Fondo del patrimonio mondiale". 2. Tale Fondo e' costituito come un fondo di garanzia, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

  • a)contributi volontari e obbligatori degli Stati parti della presente Convenzione;
  • b)versamenti, doni o legati, che potranno essere effettuati:
  • i)da altri Stati,
  • ii)dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative,
  • iii)da organismi pubblici o privati o da persone fisiche;
  • c)interessi sulle risorse del Fondo;
  • d)il prodotto di collette ed introiti di manifestazioni organizzate in favore del Fondo, nonche'
  • e)ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento che sara' elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale. 4. I contributi al Fondo e le altre forme di assistenza, fornite al Comitato possono essere utilizzati solo agli scopi definiti dal Comitato. Esso puo' accettare contributi destinati a un programma particolare o a un progetto determinato, a condizione che sia il Comitato a decidere sull'esecuzione di tale programma o progetto. Il versamento di contributi al Fondo non puo' essere legato ad alcuna condizione politica.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art15 · fonte del testo

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