1. Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Questo elenco, che non va considerato come esauriente, deve contenere una documentazione relativa al luogo in cui tali beni sono dislocati e all'interesse da essi rappresentato. 2. Sulla base degli elenchi presentati dagli Stati, in conformita' con il paragrafo i di cui sopra, il Comitato compila, aggiorna e pubblica, sotto il nome di "Elenco del patrimonio mondiale", un elenco di beni del patrimonio culturale e naturale, cosi' come sono definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che, a suo parere, hanno valore universale eccezionale in conformita' con i criteri fissati. L'elenco aggiornato viene distribuito almeno ogni due anni. 3. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non puo' avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. L'inserimento di un bene situato sul territorio, la cui sovranita' o giurisdizione e' oggetto di rivendicazione da parte di piu' Stati, non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in lite. 4. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di "Elenco del patrimonio mondiale in pericolo", l'elenco dei beni figuranti nell'Elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali e' stata chiesta assistenza nell'ambito della presente Convenzione. In questo elenco viene indicato il costo preventivo delle operazioni. In questo elenco possono essere inseriti solo i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli seri e concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta ad un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprieta' della terra, alterazioni profonde dovute a una causa sconosciuta, abbandono per qualsiasi motivo, calamita' e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea. In circostanze straordinarie il Comitato puo' in qualunque momento procedere a una nuova iscrizione nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo e darne immediata comunicazione. 5. Il Comitato definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale puo' essere inserito nell'uno o nell'altro degli elenchi previsti nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. 6. Prima di rifiutare una richiesta di iscrizione in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato parte sul cui territorio e' situato il bene del patrimonio culturale o naturale in questione. 7. Il Comitato, in accordo con gli Stati interessati, coordina e incoraggia gli studi e le ricerche necessarie per la compilazione degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art11 · fonte del testo

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