1. Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno presentate all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la natura, nei termini e inclina le disposizioni legislative e irregolamentari e le altre misure da essi adottate per l'applicazione della Convenzione, nonche' l'esperienza da essi acquisita di questo campo. 2. Tali relazioni saranno portate a conoscenza del Comitato del patrimonio mondiale. 3. Il Comitato presenta una relazione sulla propria attivita' ad ogni sessione ordinaria della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art29 · fonte del testo

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