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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988 · Legge 23 giugno 1990, n. 179
- Aggiornato al
- 12 luglio 1990
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO ALLA…
- Art. 2Ciascuna parte contraente incoraggera' gli investitori dell'Altra parte contraente ad…
- Art. 3Ciascuna parte contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti…
- Art. 4Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere…
- Art. 5Ognuna delle Parti Contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi…
- Art. 6Se in virtu' di garanzia legale o contrattuale che copre i rischi non commerciali legali…
- Art. 7Le controversie relative all'adozione ed all'applicazione di misure di esproprio o…
- Art. 8Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente accordo…
- Art. 9disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra…
- Art. 10Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo…
- Art. 11Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti a quanto piu'…
- Art. 12presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una delle…
- Art. 13Parte Contraente puo' proporre all'altra Parte Contraente di consultarsi a proposito di…
- Art. 14presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore 30 giorni dopo la data…
- Art. 15Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e continuera' a restare…
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