1. Ciascuna parte contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ad ai proventi di investitori dell'altra parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori di Stati Terzi. 2. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, o in base ad un accordo economico multilaterale, ad un accordo concluso fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art3 · fonte del testo

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