1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, non vi e' nulla in questo accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o a una delle loro persone giuridiche o fisiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi e dei suoi regolamenti sia piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari