1. Se in virtu' di garanzia legale o contrattuale che copre i rischi non commerciali legali ad un investimento, una delle Parti contraenti o una sua Istituzione paghi indennita' a suoi propri investitori, l'altra Parte contraente riconoscera' che i diritti degli investitori indennizzati sono stati trasferiti alla Parte Contraente o all'Istituzione interessata, nella sua qualita' di garante. 2. Al medesimo titolo degli investitori e nei limiti dei diritti in tal modo trasferiti, il garante potra', in termini di surroga, esercitare a far valere i diritti di tali investitori e le rivendicazioni a questi relativi. 3. Per cio' concerne i diritti trasferiti, l'altra Parte contraente potra' far valere, nei confronti del garante surrogato nei diritti degli investitori indennizzati, le obbligazioni che competono legalmente o contrattualmente a questi ultimi.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art6 · fonte del testo

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