Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. Leggi il testo vigente →

[1]Contributi dei coproduttori

[2]1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da piu' produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da piu' produttori, non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione. 2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sara' ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria. 3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1. 4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorita' competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale. 5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da piu' Societa' di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Societa' dello stesso Paese non potra' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. 6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorita' competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Testo in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2018 al 23 maggio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari