[1]Produzioni Multilaterali

[2](1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 199 parole tolte, 94 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Contributi dei coproduttoriaggiunto: Produzioni Multilaterali

tolto: 1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da piu' produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da piu' produttori, nonaggiunto: (1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al tolto: 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione. 2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sara' ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria.3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1. 4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorita' competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale. 5. aggiunto: dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore tolto: brasiliano aggiunto: ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' tolto: Societa' aggiunto: imprese di produzione, tolto: l'apporto finanziario di ciascuna Societa' dello stesso Paese non potra' aggiunto: la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore altolto: 5% (cinque per cento) aggiunto: cinque (5) per cento del costo totale tolto: della coproduzione cinematografica. 6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorita' competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica aggiunto: del film.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art8 · fonte del testo

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