[1]Partecipazione

[2](1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi. (2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 1, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti. (3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 113 parole tolte, 137 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Negativi e stampa prima copiaaggiunto: Partecipazione

tolto: 1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sara' proprieta' comune dei coproduttori partecipanti e verra' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti.2. Lo sviluppo della pellicola originale avverra' in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori. 3. Dal negativo originale, bisognera' realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avra' diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie. 4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche puo' avvenire fino al momento della produzione della copia campioneaggiunto: (1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi. (2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 1, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti. (3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica tolto: Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione aggiunto: d'Ungheria, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art6 · fonte del testo

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