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[1]Approvazione dei Progetti

[2]1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorita' competenti. 2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorita' competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato. 3. Le Autorita' competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo. 4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione. 5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione. 6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. 7. L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Testo in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2018 al 23 maggio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art3 · fonte del testo

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