' dei Locali Consolari e della Residenza del capo dell'ufficio consolare 1. I locali dell'ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato ricevente non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non con il consenso del Capo dell'ufficio stesso o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio oppure con il consenso di persona da essi delegata. Qualora i locali dell'ufficio consolare siano parte di un edificio, in caso di incendio o altri gravi sinistri che mettano in pericolo l'incolumita' di cittadini dello Stato ricevente e che rendano necessaria l'adozione di immediate misure protettive, il consenso del Capo dell'Ufficio consolare e' presunto. 2. Lo stato ricevente ha l'obbligo di prendere tutte le misure adeguate per impedire che i locali siano invasi o danneggiati e che la operativita' dell'Ufficio Consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminiuta. 3. I locali consolari, le relative attrezzature, i beni e mezzi di trasporto non possono essere oggeto di alcuna forma di requisizione. Nel caso in cui lo Stato ricevente per motivi di difesa nazionale o per motivi di interesse pubblico dovesse espropriarli, esso e' tenuto a prendere le misure necessarie per evitare che l'esercizio delle funzioni consolari sia ostacolato, e deve far si' che lo Stato di invio possa ricevere tempestivamente un riscarcimento adeguato ed effettivo. 4. I locali consolari vanno utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari. 5. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art30 · fonte del testo

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