[1]CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati e di rafforzare le relazioni consolari, con l'intento di proteggere gli interessi dei due Stati e dei rispettivi cittadini, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed hanno a tal fine convenuto le seguenti disposizioni.

[2]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosi' intese: (1) per "ufficio consolare" si intende il Consolato Generale, il Consolato, il Vice Consolato o l'Agenzia Consolare; (2) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni; (3) per "membri dell'ufficio consolare" si intendono i funzionamenti consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; (4) per "Capo dell'ufficio consolare" si intende la persona designata alla guida di tale ufficio; (5) per "funzionario consolare" si intende il Console Generale, il Vice Console Generale, il Console, il Vice Console, l'Addetto Consolare e l'Agente Consolare; (6) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nello svolgimento di compiti amministrativi e tecnici di un ufficio consolare; (7) per "membri del personale di servizio" si intendono le persone addette al servizio domestico di un ufficio consolare; (8) per "membri della famiglia" si intendono il coniuge convivente e i figli conviventi e a carico dei membri dell'ufficio consolare; (9) per "membri del personale di servizio privato" si intendono il personale assunto esclusivamente per i servizi privati dei membri dell'ufficio consolare; (10) per "locali consolari" si intendono gli edifici e parte degli edifici ed i terreni loro annessi esclusivamente adibiti ad uso dell'ufficio consolare, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di proprieta'; (11) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, i documenti, le lettere ed i telegrammi, i codici segreti e non, le note, gli incartamenti, i timbri e i sigilli, i nastri magnetici, le cideocassette, le pellicole, le fotografie, i registri anche contabili e gli archivi informatizzati dell'ufficio consolare e tutte le attrezzature destinate alla loro custodia e protezione; (12) per "navi dello Stato di invio" si intendono le imbarcazioni che battono bandiera dello Stato di invio in conformita' alle leggi del predetto Stato, escluse le navi da guerra; (13) per "aeromobili dello Stato di invio" si intendono gli aeromobili registrati in conformita' alla legislazione dello Stato predetto e che espongono il contrassegno della loro registrazione, esclusi gli aeromobili militari.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art1 · fonte del testo

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