NOTARILI 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e certificarle; (b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio; (c) redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente; (d) redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato; (e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato di invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente; (f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente o dallo Stato di invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; (g) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e dei documenti tradotti; (h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente. 2. I documenti redatti dai funzionari consolari, le traduzioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni effettuate dagli stessi, si considerano come atti ufficiali dello Stato di invio. Tali atti, se non sono in contrasto con le leggi dello Stato ricevente, quando vengono usati nello Stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle autorita' competenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art10 · fonte del testo

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