[1]notarili

[2]1. Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari sono autorizzati a compiere - nei locali consolari, nell'abitazione dei cittadini dello Stato d'invio, a bordo di nave o aeromobile che battono bandiera dello stesso Stato - i seguenti atti:

  • a)ricevere, redigere, certificare e autenticare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
  • b)redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
  • c)redigere, certificare o autenticare i contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti giuridici unilaterali, a meno che i contratti e gli atti non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza; i funzionari consolari, tuttavia, non sono autorizzati a redigere, certificare o autenticare i contratti e gli altri atti giuridici relativi alla costituzione, alla modificazione ed alla estinzione di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;
  • d)tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d'invio;
  • e)legalizzare e certificare la firma dei documenti di ogni natura emanati dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di residenza e che debbano produrre effetti nello Stato d'invio;
  • f)apporre la data certa ai documenti e autenticare sui documenti di ogni natura la firma dei cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento non sia in contrasto con le leggi dello Stato di residenza. 2. Gli atti previsti al n. 1 hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio degli atti autenticati, legalizzati o certificati dalle competenti Autorita' di questo Stato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art16 · fonte del testo

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